(massima n. 1)
L'azione di rivendicazione e quella di restituzione pur differenziandosi perché, mentre la prima, di natura reale, tende al riconoscimento del diritto di proprietā dell'attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontā, la seconda, di natura personale, presuppone che la detenzione della cosa sia stata trasferita al convenuto dall'attore o dal suo dante causa in forza di un rapporto successivamente venuto meno per invaliditā, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltā di recesso, con il conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione sono entrambe dirette allo stesso risultato pratico del recupero del possesso del bene, con la conseguenza che possono essere proposte in via (anche implicitamente) alternativa, ovvero che, essendo stata proposta espressamente soltanto una di esse, questa possa trasformarsi, in corso di giudizio, nell'altra in relazione alle eccezioni del convenuto ed a determinate condizioni.