(massima n. 1)
L'azione di restituzione di un bene postula che siano incontestati la proprietą o il possesso dello stesso (a mezzo di un detentore) da parte dell'attore e la qualitą di detentore (e non di possessore) del convenuto e che tale detenzione sia priva di qualsiasi titolo giustificativo, per essere questo carente ab origine o venuto meno successivamente per accertata invaliditą o inefficacia, ovvero per esaurimento della sua funzione (decorso del termine di durata, esercizio della facoltą di recesso).