(massima n. 1)
La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno proposta da un socio di una societā di persone nei confronti degli altri soci per comportamenti asseritamente illeciti di questi ultimi non rientra nella previsione di cui all'art. 50 bis, n. 5 c.p.c., e pertanto non dev'essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, atteso che in tale giudizio gli altri soci, anche quando costituiscono la maggioranza, non rappresentano la societā, e le delibere assembleari, pur costituendo la fonte della controversia, non ne rappresentano l'oggetto specifico, nč di esse si chiede l'annullamento, ma si inseriscono nel quadro processuale solo in via incidentale per giustificare la responsabilitā dei soci in quanto tale.