(massima n. 1)
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale non sussiste, ai sensi dell'art.50-bis, primo comma, n.5, cod. proc civ., allorchč il tribunale, in composizione monocratica, abbia reso la pronuncia sull'azione - nella specie, del curatore fallimentare - volta alla dichiarazione di nullitā del solo contratto d'acquisto delle azioni proprie, vietato dall'art. 2357 c.c., e non anche della delibera dell'assemblea o del consiglio di amministrazione che abbia autorizzato detto acquisto, la cui impugnazione č riservata al tribunale in composizione collegiale.