(massima n. 1)
Ai fini dell'esercizio dell'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), non č necessario che l'attore sia stato spossessato del bene senza o contro la sua volontą. Di conseguenza, la circostanza che egli abbia trasferito volontariamente il possesso del bene in attuazione di un'obbligazione contrattualmente assunta non gli preclude ove deduca che eventi giuridici successivi hanno determinato il venir meno del diritto dell'accipiens al possesso e l'insorgenza del proprio diritto, quale proprie¬tario, a riottenerlo l'agire in rivendica, invece che con l'azione personale di restituzione.