(massima n. 1)
Dopo la sospensione del processo, in conseguenza della proposizione di istanza di regolamento di competenza, la riassunzione, con atto da notificarsi al procuratore costituitosi davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, č soggetta al termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della decisione della Suprema Corte, anche in caso di declaratoria di inammissibilitą del regolamento.