(massima n. 2)
Le sentenze che regolano la competenza, alle quali fa riferimento il secondo comma dell'art. 310 c.p.c. per conservarne l'efficacia pur dopo l'estinzione del processo durante il quale sono state pronunciate, sono soltanto quelle di cassazione emesse ai sensi degli artt. 42 e seguenti dello stesso codice, mentre le pronunce sulla competenza rese dal giudice del merito, anche se passate in cosa giudicata, perdono efficacia ove sopravvenga l'estinzione, con la conseguenza che il giudice successivamente adito può decidere autonomamente sulla propria competenza.