(massima n. 1)
L'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietā di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilitā, ed č esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietā sul bene stesso e di riacquisirne il possesso. La seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed č rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene. Ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietā; ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno per invaliditā, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltā di recesso del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti. Le due azioni, peraltro, pur avendo causa pretendi e petitum distinti, in quanto dirette al raggiungimento dello stesso risultato pratico della disponibilitā materiale del bene riacquisito, possono non solo proporsi in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio, ma anche trasformarsi l'una nell'altra nel corso di esso, nel rispetto delle preclusioni introdotte nel codice di rito dalla legge n. 353 del 1990.