(massima n. 2)
La domanda di rivendica, avendo tipica finalitā recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, non avendo i ricorrenti allegato che il bene fosse nel possesso della controparte, aveva escluso la finalitā recuperatoria e qualificato la domanda proposta come azione di accertamento del diritto di proprietā).