(massima n. 1)
Pur non potendosi disconoscere che i requisiti della buona fede del costruttore e dell'inerzia del proprietario del suolo che fu occupato per effetto dello sconfinamento — che concorrono entrambi a concretare la previsione normativa di cui all'art. 938 c.c., quali condizioni essenziali perché il giudice possa esaminare l'opportunità di disporre la cosiddetta accessione invertita — offrono un'indubbia conferma che la norma anzidetta è dettata anche e prevalentemente a tutela della buona fede del costruttore e quindi nell'interesse del medesimo e non già del proprietario del suolo (con la conseguenza che non sarebbe configurabile un acquisto coattivo della proprietà del suolo che venga disposto dal giudice, su domanda del proprietario del suolo, contro la volontà del costruttore), deve tuttavia ritenersi che la regolamentazione sancita dalla citata norma, essendo diretta a regolare, su basi obiettive i contrapposti interessi del costruttore di buona fede e del proprietario del suolo, può essere utilmente invocata, anche nell'inerzia del costruttore, dallo stesso proprietario del suolo. In tal caso resta ovviamente salva per il costruttore, che non intenda beneficiare della cosiddetta accessione invertita, la possibilità di procedere egli stesso o di impegnarsi, comunque, alla demolizione della costruzione, facendo in tale modo venir meno, nelle more del giudizio, una delle condizioni dell'azione.