(massima n. 1)
Nel caso di occupazione di una porzione di fondo attiguo con la costruzione di edificio, la facoltà di chiedere la cosiddetta accessione invertita, in presenza dei requisiti fissati dall'art. 938 c.c., ivi inclusa la buona fede del costruttore, deve essere riconosciuta anche agli aventi causa a titolo particolare del costruttore medesimo, tenuto conto, ove si tratti di fabbricato condominiale, che la facoltà stessa può essere esercitata pure dal singolo condomino, ma che l'accoglimento della relativa domanda giova a tutti gli altri partecipanti, implicando l'inclusione della suddetta porzione di suolo fra le cose comuni.