(massima n. 1)
Il termine di decadenza entro il quale il proprietario del suolo può chiedere la rimozione delle opere ivi fatte da un terzo riguarda esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 936 c.c., né può comunque estendersi a quella del successivo art. 938, il quale pone bensì anche esso un termine di decadenza, ma solo per consentire al proprietario del suolo di rendere improponibile dal costruttore una domanda di attribuzione a sé della proprietà dell'edificio e del suolo occupato.