(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui, nella costruzione di un edificio, si occupi in buona fede una porzione del fondo attiguo, qualora manchino o non siano provati i presupposti di legge richiesti dall'art. 938 c.c. o non sia chiesta dal costruttore l'accessione invertita ovvero questa non sia accordata dal giudice, la fattispecie ricade sotto la disciplina generale dell'art. 936 c.c., che dą al proprietario del fondo invaso dalla costruzione la facoltą di scelta fra il ritenere la fabbrica o chiederne la rimozione.