(massima n. 1)
L'azione esperita dal proprietario del suolo per la rimozione della parte di costruzione altrui che vi insiste va inquadrata nell'ipotesi prevista dall'art. 938 c.c. e non del precedente art. 936, primo comma, atteso che quest'ultima norma, nel disciplinare le opere fatte da un terzo con materiali propri sul suolo altrui, si riferisce al caso in cui la costruzione realizzata presenti rispetto al suolo una propria autonomia, dal lato strutturale ed economico, in guisa da poter essere astrattamente idonea, per la sua capacitą di utilizzazione, ad apportare un effettivo incremento al valore del suolo a cui accede e, quindi, un concreto vantaggio economico al proprietario del suolo che intenda ritenerla, mentre l'art. 938, postulando che sia stata realizzata sul suolo altrui non l'intera costruzione, ma solo una parte di essa, esclude tale possibilitą, avuto riguardo ai diversi risultati che, sul piano giuridico ed economico, possono derivare per il proprietario del suolo, soprattutto in ipotesi di sconfinamento per una lieve profonditą rispetto alla linea di confine.