(massima n. 1)
La normativa dell'art. 938 c.c. presuppone un'occupazione parziale del fondo attiguo nell'esecuzione di una costruzione su fondo proprio e non anche una costruzione interamente eseguita nell'altrui proprietà, e quindi non può trovare applicazione nel caso in cui una parte abbia costruito un locale con materiali propri nel sottosuolo altrui, per cui sono applicabili i principi di cui all'art. 936 c.c.