(massima n. 1)
La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita ex art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Il predetto stato soggettivo deve sussistere fino al completamento della costruzione non operando l'art. 938 nel richiedere tale requisito, alcuna distinzione tra l'inizio ed il termine della costruzione. Inoltre la buona fede del costruttore non può essere presunta, ma deve essere dimostrata, al pari dei requisiti oggettivi della complessa fattispecie, dallo stesso costruttore che voglia conseguire, contro il principio generale dell'accessione (superficies solo cedit) il trasferimento della proprietà del suolo occupato con la costruzione.