(massima n. 1)
In tema di accessione invertita, l'invocazione dell'articolo 938 c.c., il quale presuppone l'occupazione in buona fede del suolo attiguo nell'edificazione del proprio fabbricato, implicando la deduzione di tale elemento psicologico, non richiede necessariamente l'indicazione di particolari elementi atti a connotarlo, in una fattispecie nella quale i convenuti, nel resistere agli avversi addebiti di sconfinamento, abbiano, a loro volta, ipotizzato che a sconfinare siano state le controparti ed abbiano chiesto in via riconvenzionale l'eventuale accertamento al riguardo, previa determinazione dell'esatto confine tra i fondi. In siffatto contesto, chiaramente connotato dalla deduzione, da parte convenuta, quanto meno dell'incertezza di tale confine, la richiesta di accessione invertita ai sensi dell'articolo 938 c.c. da parte dei convenuti palesemente presuppone l'implicita deduzione della buona tede, per l'ipotesi in cui lo sconfinamento sia addebitabile alle stesse parti convenute. (Nella fattispecie erano stati convenuti nella causa in materia di distanze i proprietari dei suolo ed edificio confinanti, i quali avevano proposto domanda riconvenzionale, sulla base di analoghe doglianze, anche ai fini dell'accessione invertita; tale domanda era stata rigettata sia dal tribunale che dalla corte d'appello, la quale, tuttavia, aveva disposto la sospensione della causa relativamente alla condanna, nei confronti dei medesimi convenuti, ed appellanti incidentali, alla rimozione delle tubazioni, stante la pregiudizialitą con altra controversia tra le parti, originata dalla separazione delle cause disposta in primo grado, avente ad oggetto i reciproci sconfinamenti; ha conclusivamente affermato la S.C, sulla base del citato principio, che la decisione della corte di merito di rigettare la suesposta richiesta, senza attendere anche a tale riguardo la definizione di quell'altro procedimento, doveva ritenersi incoerente rispetto alla pur ravvisata necessitą di sospendere il giudizio, ed ha anche per tale motivo cassato con rinvio la sentenza d'appello).