(massima n. 1)
L'art. 938 c.c. — il quale disciplina la cosiddetta accessione invertita con disposizione che costituisce deroga alla norma generale dell'art. 934 c.c. concernente l'acquisto della proprietà per accessione — va interpretato nel senso che il «suolo occupato», del quale il costruttore autore dello sconfinamento può conseguire la proprietà, è soltanto il suolo su cui insistono le strutture dell'edificio (inteso come opera muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose); pertanto, la disciplina dettata dall'art. 938 cit. non è applicabile né nell'ipotesi di suolo occupato mediante opere (come un muro di cinta) diverse da un edificio, né nell'ipotesi di area indificata che il costruttore dell'edificio abbia occupato destinandola a spazio di parcheggio, ai sensi dell'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, atteso che anche il vincolo di destinazione di appositi spazi a parcheggio, previsto da tale norma, presuppone che il proprietario delle costruzioni principali abbia la disponibilità, in termini di diritto reale, degli spazi predetti, e non può essere invocato quale mezzo al fine di acquisire usi di proprietà altrui.