(massima n. 1)
La parte può convenire in uno stesso processo più convenuti solo nei limiti indicati dall'art. 103 c.p.c. e purché l'eventuale deroga della competenza sia giustificata da una delle ragioni indicate dagli artt. da 31 a 36 c.p.c., tra le quali rientra l'ipotesi della connessione di cause (art. 33), soltanto con riguardo ai diversi fori dei convenuti e non in riferimento ai fori che alternativamente possano utilizzarsi dall'attore a norma dell'art. 20 c.p.c.