(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 938 c.c., avendo carattere eccezionale in quanto derogatrice del principio generale quod inaedificatur solo cedit, non č suscettibile di applicazione al di lā della ipotesi, in essa contemplata, di occupazione materiale, con la costruzione, di una porzione del fondo altrui e non puō, pertanto, valere ad attribuire all'occupante la proprietā di una zona di tale fondo non interessata dalle fabbriche.