(massima n. 1)
La regola posta dall'art. 33 c.p.c., a termini della quale le cause contro pił persone che, a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo, fa riferimento chiaramente al concetto di «cause» e prescinde pertanto dalla circostanza che le stesse siano introdotte con ricorso per ingiunzione, piuttosto che con «citazione».