(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione soggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. Ne consegue che la parte che sostenga l'incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 19 c.p.c., richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza.