(massima n. 1)
L'art. 33 c.p.c. — relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti — non legittima uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e — ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile — che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall'art. 38, secondo comma, c.p.c.