(massima n. 1)
Con riferimento alle domande proposte da una societą italiana nei confronti di una banca italiana, di una societą algerina e di una banca algerina, trattandosi di un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di pił convenuti, legate da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria (art. 33 c.p.c.), la giurisdizione č del giudice italiano, atteso che spetta al giudice italiano la domanda nei confronti della banca italiana e che, sulla base dei criteri di collegamento dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995 (mancando una convenzione sulla giurisdizione tra l'Italia e l'Algeria), per le materie incluse (come quella della specie) nella Convenzione di Bruxelles (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 1971), si applica la stessa Convenzione anche quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, e che, per l'ipotesi di cumulo soggettivo suddetto, l'art. art. 6, n. 1 della Convenzione consente all'attore, in caso di pluralitą di convenuti, di citare il convenuto domiciliato in uno Stato contraente dinanzi al giudice nella cui circoscrizione č situato il domicilio di uno di essi. (Nella specie le domande concernevano un contratto cosiddetto di garanzia autonoma e di controgaranzia).