(massima n. 1)
Qualora venga proposto un cumulo di domande ai sensi dell'art. 33 c.p.c., l'eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l'esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all'intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l'eccezione, deve declinare la competenza sull'intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.)