(massima n. 1)
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo il quale, in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, si riferisce all'ipotesi del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 cod. proc. civ., ossia di cause connesse per l'oggetto o per il titolo. Ne consegue che, in relazione a domanda proposta nei confronti di diversi convenuti, concernente l'accertamento dell'indebita escussione, da parte di un creditore straniero, di garanzie autonome prestate da una banca estera e controgarantite da una banca italiana, radicata la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda promossa nei confronti della banca italiana, essa va affermata, per la ritenuta connessione, anche con riferimento alle domande avanzate nei confronti degli altri convenuti. (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che la pendenza, al momento della proposizione della domanda davanti al giudice italiano, di altri giudizi dinanzi a giudice straniero tra alcune delle parti destinatarie del cumulo fosse ostativa all'applicabilità dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, non potendo operare né l'art. 22 della stessa Convenzione, non richiamato dall'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, né l'art. 7, comma 3, della medesima legge n. 218 del 1995, il quale presuppone l'avvenuto accertamento della giurisdizione italiana consentendo al giudice italiano di sospendere, per pregiudizialità, l'esercizio della giurisdizione).