(massima n. 1)
Perché si configuri l'accessione invertita, di cui all'art. 938 c.c., è necessario: a) che nella costruzione d'un edificio il costruttore abbia sconfinato, occupando con le fabbriche, oltre al proprio terreno, una porzione del fondo attiguo; b) che tale occupazione sia avvenuta in buona fede; c) che la costruzione sia stata eseguita con la consapevolezza e senza opposizione del vicino. Se manca uno solo di tali requisiti l'accessione non ha luogo, così come la stessa non può trovare applicazione, anche per il suo carattere eccezionale, nel caso di sconfinamento non orizzontale, con l'occupazione di un fondo attiguo, ma in senso verticale, posto in essere, nell'ambito d'un edificio in condominio, dal proprietario d'un piano in danno del proprietario di altro piano sovrastante o sottostante.