(massima n. 1)
L'applicabilità della disposizione dell'art. 938 c.c. in tema di c.d. accessione invertita — per la quale si esige la buona fede dell'occupante, intesa come ragionevole convincimento di costruire sul proprio suolo, di per sé non dimostrata dalla mancata opposizione del vicino — richiede che si tratti di occupazione orizzontale del suolo, mentre rimane esclusa in caso di edificazione verticale, avvenuta nel sottosuolo altrui, ipotesi esclusa dalla previsione legislativa (nella specie, la S.C. ha escluso — confermando la sentenza di merito — che potesse applicarsi l'art. 938 c.c. in riferimento alla costruzione di un tunnel, posto nel sottosuolo di proprietà del vicino, finalizzato a mettere in comunicazione due parti del medesimo fondo di proprietà dell'occupante).