(massima n. 1)
L'art. 937 c.c. (norma che disciplina i diritti del proprietario di materiali impiegati su suolo altrui), non richiede — diversamente dall'art. 936 c.c. — che il costruttore su suolo non proprio — e perciò terzo rispetto al proprietario degli uni e dell'altro — non sia legato da alcun rapporto con quest'ultimo, tant'è invece che il terzo comma prevede la pattuizione di un prezzo con il costruttore; pertanto il proprietario di materiali con cui un appaltatore ha eseguito una costruzione su suolo altrui, se vuole, entro sei mesi chiederne la separazione, ha l'onere di rivendicarli (art. 948 c.c.), nei confronti del proprietario del suolo, in un giudizio di cognizione — ovvero in riconvenzionale nell'opposizione alla consegna, instaurata dal proprietario del suolo — non essendo all'uopo sufficiente notificargli il titolo esecutivo per la consegna, ottenuto nei confronti del costruttore.