(massima n. 2)
L'art. 938 c.c., il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui ai precedenti artt. 934 e seguenti, prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di «edificio», cioè di struttura muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose, e, pertanto, non può essere invocato con riguardo ad opere diverse, quale un muro, restando a tal fine irrilevante la loro eventuale natura e funzione di pertinenze di edificio non interessato in quella costruzione.