(massima n. 1)
In tema di cause fra soci, la competenza del giudice del luogo dove ha sede la società, prevista dall'art. 23 c.p.c., non presuppone la validità del contratto costitutivo della società stessa, ed opera anche nel caso di controversia in cui si deduca la nullità del rapporto, ovvero la ricorrenza di situazioni comportanti la sua risoluzione.