(massima n. 1)
In tema di cause fra soci, la competenza del giudice del luogo dove ha sede la societą, prevista dall'art. 23 c.p.c., non presuppone la validitą del contratto costitutivo della societą stessa, ed opera anche nel caso di controversia in cui si deduca la nullitą del rapporto, ovvero la ricorrenza di situazioni comportanti la sua risoluzione.