(massima n. 1)
Nelle cause relative ad opposizione all'esecuzione forzata proposte da terzi che pretendono avere la proprietą o altro diritto reale sui mobili pignorati, il valore si determina in base a quello dei beni controversi a norma dell'art. 17 c.p.c., ma trova applicazione anche la norma dell'art. 14 c.p.c., per cui, in mancanza di una specifica contestazione formulata dal creditore opposto nella prima difesa, la causa si presume di competenza del giudice adito.