(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 915 c.c., ove la distruzione di un argine che serviva di ritegno alle acque sia imputabile al proprietario del fondo in cui esso insisteva ed il medesimo non provveda alla ricostruzione (come, uti dominus potrebbe fare), ben possono provvedervi (con suo obbligo, per intanto, di consentire) gli altri proprietari interessati, nel qual caso la spesa relativa grava totalmente, in forza del successivo art. 917, sul predetto proprietario. Pertanto, di fronte ad una domanda di condanna di quest'ultimo alla ricostruzione dell'argine, la pronunzia può essere limitata alla condanna a sostenere le spese necessarie per la riparazione, senza che al riguardo si configuri il vizio di extrapetizione, trattandosi di pretesa per implicito contenuta nell'espressa più ampia richiesta di ricostruzione.