(massima n. 1)
In tema di riconoscimento di sentenze straniere l'art. 733, comma, lett. a), c.p.p. richiede, quale presupposto indefettibile, la irrevocabilitā della sentenza stessa secondo le leggi dello Stato in cui č stata pronunciata. Qualora avverso la sentenza che ha deliberato il riconoscimento venga proposto ricorso per cassazione per violazione di legge deducendosi l'assenza del suddetto presupposto, la Cassazione, se l'accertamento in ordine al medesimo risulti carente, deve annullare l'impugnata decisione con rinvio per una deliberazione, non essendole in materia riservati poteri di accertamento di merito analoghi a quelli attribuibili in tema di estradizione.