(massima n. 1)
L'art 733 c.p.p. fa divieto di riconoscere la sentenza penale straniera se l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto di essere assistito da un difensore, ponendo l'esigenza del cumulo delle due condizioni enunciate. Conseguentemente, non può trovare riconoscimento la sentenza di condanna emanata dal procedimento par defaut disciplinato dalla legge belga, che si svolge senza contraddittorio e senza assistenza difensiva, nei confronti dell'imputato che, citato, non compare e che, condannato, non propone opposizione. (Fattispecie relativa al diniego di riconoscimento in Italia di sentenza del Tribunale di Liegi, ai fini della recidiva).