(massima n. 1)
Con riguardo al limite posto dall'art. 733 lett. b) c.p.p. al riconoscimento di sentenze penali straniere, benché il nostro ordinamento costituzionale non contenga il principio del doppio grado giurisdizionale di merito ma soltanto quello della ricorribilitą per cassazione per i soli casi di violazione di legge, hanno assunto forza privilegiata, in virtł degli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., i principi delle convenzioni internazionali, contenuti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertą fondamentali, secondo cui ciascun condannato per fatti penalmente rilevanti ha diritto alla revisione, al riesame o alla rivalutazione da parte di un organo giurisdizionale di diversa od ulteriore istanza. Ne consegue che incombe alla corte d'appello chiamata alla valutazione dei requisiti di riconoscibilitą della sentenza straniera esaminare se avverso quest'ultima siano stati dati al condannato mezzi ordinamentali di impugnazione o di revisione di qualsiasi portata. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale veniva deliberato il riconoscimento ai fini dell'art. 12 c.p. di una sentenza penale straniera divenuta irrevocabile nel medesimo giorno della sua pronunzia).