(massima n. 1)
In tema di estradizione deve escludersi, sulla base dell'esame congiunto degli artt. 12 e 16 della Convenzione Europea di Parigi del 13 dicembre 1963, resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e 720 c.p.p., la sussistenza di un obbligo dello Stato richiedente l'estradizione di comunicare immediatamente a quello richiesto l'eventuale sopravvenuta inefficacia del titolo posto a base della richiesta di arresto provvisorio, nella specie ordinanza di custodia cautelare in carcere), qualora tale titolo sia sostituito da un altro, sopravvenuto nel corso della detenzione provvisoria, egualmente idoneo ai sensi del predetto art. 12 Conv. Eur. ai fini dell'arresto provvisorio finalizzato all'estradizione.