(massima n. 1)
Qualora nei confronti di soggetto estradato dall'estero venga disposta, per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione č stata concessa, l'applicazione di una misura cautelare di cui, con il medesimo provvedimento, venga sospesa l'esecuzione fino all'eventuale concessione di estradizione suppletiva, č da ritenere comunque sussistente un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato o indagato a promuovere procedura di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura anzidetta, se non altro in considerazione del fatto che la stessa, ai sensi dell'art. 720, comma 1, c.p.p. e dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963 n. 300, costituisce il presupposto indefettibile per l'instaurazione e la prosecuzione della procedura estradizionale suppletiva, dal cui esito positivo deriverebbe poi l'effettiva eseguibilitā dell'ordinanza medesima.