(massima n. 1)
In materia di estradizione dall'estero, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio dell'arrestato, finalizzato alla verifica da parte del giudice italiano della permanenza delle condizioni di applicabilità della misura e delle esigenze cautelari, va calcolato dal momento di consegna dell'estradato alle autorità nazionali; qualora l'imputato sia già stato interrogato per rogatoria all'estero è comunque indispensabile che entro il termine suddetto il giudice italiano prenda cognizione dell'interrogatorio al fine di effettuare la detta verifica.