(massima n. 1)
Stante l'autonomia del provvedimento coercitivo rispetto alla procedura di estradizione della quale č posto a fondamento, la circostanza che avverso tale provvedimento possano proporsi censure di legittimitą e di merito in sede estradizionale non esclude che le stesse possano farsi valere nell'ambito della giurisdizione italiana, in cui l'ordinanza cautelare si inserisce, con i rimedi previsti dalla legge nazionale regolatrice di tale giurisdizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale il pubblico ministero, sul presupposto che gli atti e i provvedimenti sui quali si fonda la richiesta di estradizione non possono essere impugnati in via giurisdizionale ordinaria, aveva dedotto l'inammissibilitą del ricorso avverso un'ordinanza cautelare posta alla base di una instaurata procedura di estradizione dall'estero).