(massima n. 1)
Come anche emerge dall'art. 720 c.p.p., il provvedimento di estradizione č autonomo e necessariamente successivo rispetto alla ordinanza custodiale che, anzi, ne costituisce il presupposto. Conseguentemente, i documenti comprovanti l'estradizione essendo questa destinata ad incidere non sulla validitā ma sull'esecuzione della ordinanza cautelare non sono ricompresi nel novero degli elementi su cui la richiesta si fonda da trasmettere a norma dell'art. 309 comma 5 c.p.p., e possono, pertanto, essere prodotti in qualsiasi momento dal P.M. fino alla decisione del tribunale del riesame.