(massima n. 1)
In tema di estradizione attiva, la competenza a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni per la consegna, eventualmente poste dallo Stato estero, appartiene esclusivamente al Ministro della giustizia, ai sensi dell'art.720, comma quarto, c.p.p. Ne consegue che l'Autorità giudiziaria non può essere vincolata all'osservanza di condizioni ulteriori rispetto a quelle accettate dal Ministro della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un imputato latitante estradato dalla Spagna in Italia in vista dell'esecuzione di quattro sentenze di condanna definitive, oggetto di provvedimento di unificazione di pene concorrenti — avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per mancato perfezionamento della procedura di estradizione ex art. 720, comma quarto, c.p.p., ritenendo che la condizione accettata dallo Stato italiano di assicurare, «mediante un nuovo processo, i mezzi di impugnazione sufficienti a salvaguardare i diritti di difesa» ben potesse essere soddisfatta dall'istituto della revisione e non implicasse il nuovo svolgimento dei processi celebrati nella contumacia dell'imputato).