(massima n. 1)
Sussiste l'interesse all'impugnazione anche da parte del soggetto nei cui confronti sia stata emessa ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere non eseguibile in mancanza del provvedimento di estradizione, risultando giuridicamente apprezzabile l'interesse dello stesso all'immediato controllo ed alla eventuale rimozione di un provvedimento cautelare, influente significativamente sulla procedura di estradizione suppletiva ed in ogni caso incidente negativamente sulla persona, sotto il profilo del pregiudizio, non solo morale o psicologico, ma spesso anche di natura patrimoniale, che la sola emissione del provvedimento cautelare comporta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice del riesame che, accogliendo parzialmente il ricorso dell'indagato sotto il profilo della violazione del principio di specialità, aveva sospeso l'esecuzione della misura cautelare in carcere, senza entrare però nel merito del provvedimento impugnato).