(massima n. 1)
Il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino rende illegittima da parte del proprietario di questo la costruzione di qualunque manufatto a distanza minore di quella fissata dall'art. 907 c.c., che intralci non solo la possibilità di guardare (inspicere) e di affacciarsi (prospicere) sul fondo stesso, ma anche quella di ricevere da esso luce ed aria. Deve perciò ritenersi illegittima l'installazione di vetro traslucido a distanza inferiore a quella legale.