(massima n. 1)
In conformità al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall'art. 568 c.p.p., come non è soggetta a ricorso per cassazioe l'ordinanza con cui la corte di appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata dallo Stato estero, non può esserlo neppure quella che, emessa in corso d'esecuzione, modifica la precedente ordinanza disponendo la sospensione anche parziale dell'esecuzione stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale avverso l'ordinanza della corte di appello che, in attesa della quantificazione del danno da parte dello Stato richiedente, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione con riferimento al sequestro conservativo disposto con l'iniziale ordinanza che dava esecuzione alla rogatoria).