(massima n. 1)
Il ricorso in cassazione avverso il provvedimento di arresto a fini estradizionali deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando nelle more della decisione sia sopravvenuta la sua revoca. Infatti, per l'esplicita esclusione dell'applicazione dei parametri previsti dagli artt. 273 e 280 c.p.p. operata dall'art. 714 comma 2 c.p.p., l'arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, e perciò l'interessato non può conseguire alcun apprezzabile beneficio dall'annullamento del provvedimento.