(massima n. 2)
L'ordinanza con la quale la corte d'appello dia esecuzione ad una rogatoria internazionale non č impugnabile con ricorso per cassazione, mentre gli atti compiuti in esecuzione di rogatorie dall'estero possono essere esaminati dal giudice dell'esecuzione. Se, peraltro, la corte d'appello, anziché dare esecuzione alla rogatoria internazionale, disponga in via autonoma la perquisizione domiciliare ed il sequestro di cose pertinenti al reato, gli interessati possono avvalersi della procedura prevista per il riesame dei provvedimenti cautelari. (Fattispecie nella quale la corte d'appello, nel corso di una rogatoria internazionale, delegava il giudice per le indagini preliminari per l'esecuzione di una perquisizione domiciliare e per il sequestro dei documenti riferibili ai reati di falso in atti pubblici e truffa ipotizzati a carico degli indagati).