(massima n. 1)
In tema di estradizione, in virtù del principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna, principio accolto dall'art. 696 c.p.p., il termine di caducazione dell'arresto provvisorio, fissato in quaranta giorni per l'estradizione passiva dalla Convenzione europea di estradizione, deve farsi decorrere, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, di tale Convenzione, «dalla data dell'arresto», e non «dalla data di comunicazione dell'arresto provvisorio allo Stato richiedente da parte del Ministro di grazia e giustizia», come stabilisce, invece, l'art. 715 c.p.p. Ma, poiché la Convenzione europea prevede la possibilità di superamento di detto termine mediante nuovo arresto «qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente» (art. 16, quinto comma), si può bene escludere che la perenzione dell'arresto provvisorio imponga l'effettiva scarcerazione dell'estradando qualora, nelle more, la detenzione si sia protratta sino alla data in cui lo Stato richiesto abbia ricevuto la formale domanda di estradizione. Ciò anche considerando che la ricordata normativa convenzionale prevede, a salvaguardia dell'obbligo reciproco degli Stati firmatari, di assicurarsi la consegna delle persone da estradare, il potere-dovere dello Stato richiesto di prendere, in caso di caducazione di detto termine e di conseguente liberazione provvisoria, «ogni misura che ritenga necessaria» per evitare la fuga di persone perseguite o ricercate (art. 16, quarto comma).