(massima n. 1)
Il pericolo di fuga che legittima una misura cautelare deve essere, secondo l'art. 274, lett. b), c.p.p., «concreto», ossia oggettivo ed effettivo, nel senso di trovare uno stretto legame nella realtà di fatto. Ciò implica che la ragionevole valutazione del giudice sulla probabilità che l'indagato possa far perdere le proprie tracce e sottrarsi all'eventuale consegna allo Stato richiedente (art. 714, comma 2, ultima parte c.p.p.), debba essere ancorato ad elementi reali e non eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani.