(massima n. 1)
L'art. 907 c.c. — essendo diretto a prevenire od eliminare, a salvaguardia dell'igiene e della sicurezza pubblica, intercapedini eccessivamente anguste, così da assicurare aria e luce in quantità sufficiente, ed avendo come ulteriore specifica ratio la tutela dell'esercizio delle vedute da ogni eventuale ostacolo avente carattere di stabilità — concerne le sole opere idonee ad incidere negativamente su tali finalità.